Il nuovo Regolamento europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali ha ridisegnato il “sistema normativo della privacy” nella legislazione dei singoli Stati europei, statuendo, anzitutto, una redistribuzione dei ruoli e delle responsabilità.
In questo scenario si inserisce il Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati personali (in seguito DPO o RPD): una figura complessa, che riassume in sé la trama dei principi, etici prima che giuridici, che ammanta il Regolamento europeo.
Per questo bisognerà inquadrare la figura del Data Protection Officer in una prospettiva diversa da quella che, troppo spesso, anima i dibattiti degli interpreti, riprendendo e sintetizzando una riflessione costruttiva, guidata dallo spirito del GDPR, incentrato sulla tutela della persona.
Una cosa deve essere chiara: i compiti e le responsabilità del DPO non possono dipendere unicamente dalle logiche di mercato. Logiche che, tra l’altro, hanno recentemente alimentato il proliferare di proposte formative, tra le quali è spesso difficile distinguere, con sufficiente chiarezza, quelle realmente orientate a plasmare le qualità e le competenze professionali di questa nuova figura e quelle invece mirate unicamente al rilascio dei cosiddetti “bollini di qualità” (spesso di dubbio valore) da appuntare sul curriculum. Il ruolo del DPO è troppo delicato per essere svilito attraverso un’opera di mercificazione che ha accompagnato (purtroppo) tanti ruoli/modelli di “responsabilità” in altri settori del diritto.
Ma vediamo quali sono i compiti e le responsabilità corrette a cui è tenuta questa figura (artt. 37-39 del GDPR):
Il responsabile della protezione dei dati | DPO | dovrà:
- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento;
- sorvegliare l’osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
- cooperare con l’autorità di controllo; e
- fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Nelle recenti linee guida pubblicate lo scorso aprile dal Gruppo europeo dei Garanti ex art. 29 emerge con forza l’auspicio che il DPO giochi un ruolo non solo nella sorveglianza interna, ma appunto sia anche un efficace facilitatore e comunicatore, in questo senso come confermato dal Gruppo europeo dovrebbe avere un ruolo anche in caso di incidenti di sicurezza essendo un punto di contatto con l’Autorità Garante (tale compito disciplinato nell’art. 33 co. 2 lett. b del GDPR)
Lo Studio Consulenza offre ai suoi clienti la possibilità di utilizzare questa figura attraverso le profesionalità del dott. Ernesto Barbone che vanta quasi 10 anni di esperienza in questa materia e che lo vede, ad oggi, uno dei primi Certificati da Accredia (ISO 11697:2017)
I servizi offerti al Titolare del trattamento, a titolo di esempio, sono:
- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalle normative sulla protezione dei dati;
- sorvegliare l’osservanza dei regolamenti sulla protezione dei dati, nonché delle politiche del Titolare del trattamento e/o del Responsabile del trattamento, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
- cooperare con l’autorità di controllo;
- effettuare l’analisi dei rischi connessi all’applicazione della normativa.
Assistenza sulle opportunità di Consulenza finanziata a fondo perduto
Non tutte le imprese sono a conoscenza delle opportunità concesse dai finanziamenti agevolati con contributi pubblici. Ad esempio innovazione, ricerca, creazione di impresa, investimenti, sono attività che possono essere finanziate. Si devono però conoscere quali sono gli strumenti giusti rispetto ad ogni singolo progetto.
Di seguito si ricordano alcuni settori finanziati a livello nazionale o comunitario:
- Start up di impresa
- Politiche sociali/creazione di impresa (imprenditoria giovanile, femminile ecc.)
- Information Technology
- Ambiente e sicurezza
- Innovazione di processo/prodotto
- Investimenti strutturali
- Consulenze tecniche e servizi
- Internazionalizzazione
Lo Studio Consulenza Barbone vi aiuta nell’individuazione della strada migliore da intraprendere per ottenere l’obiettivo: prevede un’analisi dettagliata delle attività aziendali e degli investimenti previsti; a seguito di ciò viene fornita una lista dettagliata di tutte le opportunità di miglioramento:
Le opportunità non mancano, basta saperle cogliere!
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